Art. 1.

      1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, le parole: «non superino il dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «non superino il ventiquattresimo».
      2. Il comma 52 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.